ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GUIDA IN TEMPO DI DM “REQUISITI” – OSSERVAZIONI
Alle guide che verranno bloccate fisicamente e/o verbalmente impedite nel proprio lavoro da altre guide con la motivazione di esercitare al di fuori della provincia di abilitazione a ragione del d.m. “Franceschini”, si raccomanda:
1- SOLO LA PUBBLICA SICUREZZA (Vigili Urbani, Polizia, Guardia di Finanza, ecc.) hanno il diritto di accertare eventuali irregolarità nell’esercizio della vostra attività nonché di chiedervi le vostre generalità e l’esibizione del patentino di guida, ai sensi dell’art. 1, comma 1 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza: “L’autorità di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell’ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà; cura l’osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle province e dei comuni, nonché delle ordinanze delle autorità; presta soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni”.
2- le altre GUIDE TURISTICHE NON HANNO ALCUN DIRITTO DI FERMARVI NÉ DI CHIEDERVI DI ESIBIRE LORO IL PATENTINO, in caso ciò succeda comunicate loro fermamente di cessare immediatamente tale condotta, altrimenti sarete voi a chiamare le forze di pubblica sicurezza per denunciarli per:
Art. 347 codice penale – Usurpazione di funzioni pubbliche. Chiunque usurpa una funzione pubblica o le attribuzioni inerenti a un pubblico impiego è punito con la reclusione fino a due anni.
Art. 610 codice penale – Violenza privata. Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni.
Art. 612. codice penale – Minaccia – Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 1.032.
3- in caso si presentino a chiedere i vostri documenti le autorità di pubblica sicurezza, direttamente o su chiamata delle altre guide:
• esibite loro copia del d.m. che vi alleghiamo, in particolare mostrate loro l’art. 8.1 del regime transitorio nel quale a chiare lettere sta scritto che:
“Sino all’espletamento delle procedure abilitative di cui al precedente periodo, e, comunque, non oltre un anno dalla entrata in vigore del presente decreto, le guide turistiche già in possesso di abilitazione regionale o provinciale all’esercizio della professione possono, in via esclusiva, esercitare la propria attività professionale nel relativo ambito territoriale regionale in tutti i siti individuati nel decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di cui all’art. 2, comma 1.
• comunicate inoltre alle forze di pubblica sicurezza che avete aderito al ricorso presso il TAR del LAZIO per l’annullamento del D.M. in quanto viola la normativa europea (in tema di libera prestazione occasionale e temporanea) e quella italiana (in tema di esame per violazione del principio di affidamento e dei diritti acquisiti) e che nel giro di qualche settimana, il TAR medesimo sarà chiamato a pronunciarsi in via cautelare sulla domanda di sospensiva.
In casi gravi, non esitate a porvi in contatto con noi.
Decreto: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-02-26&atto.codiceRedazionale=16A01513&elenco30giorni=false