Pubblichiamo un chiarimento di Gianluca Rossoni, avvocato e docente a contratto di Legislazione del Turismo presso l’Università di Bergamo, riguardo alla possibilità delle Guide turistiche di vendere autonomamente i propri servizi:
Le modalità di svolgimento delle attività delle Guide Turistiche, in particolare relativamente alla qualificazione del relativo reddito percepito, sono un tema complesso che è stato più volte affrontato dalla Corte di Cassazione (sentenze n. 14069/06, n. 3622/07, n. 10542/07, n. 11634/07, 4007/07), secondo la quale va effettuata le seguente distinzione:
a) se l’attività di Guida Turistica è svolta in forma di impresa, il titolare dovrà necessariamente essere iscritto alla Gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali;
b) diversamente, il soggetto deve essere iscritto alla Gestione separata allorché l’attività di Guida turistica è svolta con le caratteristiche dell’attività professionale autonoma.
Da ciò discende che la Guida Turistica, se è imprenditore sarà sottoposto al relativo statuto, principalmente: obbligo di scritture contabili, essere sottoposti alle procedure concorsuali ed al regime di divieto di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 c.c.
Qualora la Guida turistica eserciti quale libero professionista, la sua attività sarà disciplinata dagli artt. 2222 c.c. e ss., in quanto lavoratore autonomo che stipula un contratto d’opera con il cliente.
Sulla base di quanto sopra, nulla vieta a che la Guida turistica possa offrire i propri servizi alla clientela mediante la propria organizzazione imprenditoriale al fine della produzione di servizi ai sensi dell’art. 2082 c.c. oppure attraverso la prestazione di un’opera professionale, con il limite unico di non offrire servizi per i quali la legge richieda determinati requisiti soggettivi (come nel caso dell’agente di viaggio nella sua funzione di intermediazione di servizi turistici quali alloggio, trasporto, viaggi a pacchetto all inclusive ed altri servizi disaggregati quali biglietti per spettacoli, eventi culturali, sportivi, ecc.)”.