L’autorità garante della concorrenza e del mercato interviene su nostra segnalazione

Essere una guida turistica al tempo del Covid-19
25/03/2020
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Ancora una volta GTI si rivolge all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) per restrizioni e disparità di trattamento delle guide turistiche in relazione all’ambito territoriale in cui hanno conseguito l’abilitazione.
In particolare, nel Bollettino n. 5_20 del 3 Febbraio 2020, accogliendo la nostra segnalazione di condotta anti-concorrenziale dei Comuni di Pisa, Lucca e Carrara, l’AGCM stabilisce l’illegittimità delle disposizioni che regolano l’accesso dei bus turistici in città perché contrarie all’art. 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97.
Cosa prevedono, dunque, quelle disposizioni? L’applicazione di tariffe scontate solo per i bus prenotati attraverso il servizio di guida turistica locale.
Vale la pena di ricordare che, nel 2019 per gli stessi motivi, anche al Comune di Bologna, sempre su segnalazione di GTI, era stato notificata dall’AGCM una simile comunicazione di anti-concorrenzialità.

Nello stesso Bollettino, l’AGCM ha accolto le osservazioni di GTI anche in relazione al Museo Egizio di Torino. La prestigiosa istituzione museale nel proprio Regolamento prevedeva addirittura la preclusione totale alle guide turistiche non abilitate nella provincia di Torino di svolgere la propria attività all’interno del museo.
Ciò è grave sia per la rilevanza turistica nazionale del Museo Egizio sia per il fatto che la Fondazione che lo gestisce ha tra i soci fondatori lo stesso MIBACT che avrebbe dovuto vigilare ed intervenire per eliminare tale discriminazione.
Infatti, l’AGCM nello stabilire la violazione della legge n.97/2013 a carico del Museo Egizio, richiama espressamente il MIBACT ai suoi doveri di vigilanza, in tal caso del tutto omessi.

Un altro spunto finale, che lascia presagire un controllo ancora più acuto dell’AGCM in futuro, è il riferimento nel provvedimento avverso i Comuni su citati ed il Museo Egizio all’uso dei poteri da parte dell’AGCM di adire direttamente il giudice amministrativo ai sensi dell’art. 21-bis l.n. 287/90, in caso d’inottemperanza dei soggetti segnalati alla indicazioni di ripristinare il diritto.

Per scaricare e leggere direttamente la fonte:
https://www.agcm.it/…/bollettino…/2020/5/Bollettino%205/2020
(AGCM AS1643 – p.126)